La Segreteria Generale del Sinodo

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9. La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi – composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario generale in tutte le sue funzioni, e da alcuni speciali Consigli di Vescovi – si occupa precipuamente degli adempimenti relativi all’Assemblea sinodale celebrata e a quella da celebrare. Nella fase che precede l’Assemblea essa concorre all’individuazione dei temi da discutere nell’Assemblea del Sinodo tra quelli proposti dall’Episcopato, alla loro esatta determinazione in relazione ai bisogni del Popolo di Dio, all’avvio del processo consultivo e alla stesura dei documenti preparatori redatti sulla base dei risultati della consultazione. Nella fase che segue l’Assemblea, invece, essa promuove per la propria parte, insieme al Dicastero della Curia Romana competente, l’attuazione degli orientamenti sinodali approvati dal Romano Pontefice.

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V. Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi

Art. 22

Costituzione della Segreteria Generale

§ 1. La Segreteria Generale è un’istituzione permanente al servizio del Sinodo dei Vescovi, direttamente sottoposta al Romano Pontefice.

§ 2. Essa è composta dal Segretario Generale, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario Generale in tutte le sue funzioni, e dal Consiglio Ordinario, nonché, se sono stati costituiti, dai Consigli di cui all’art. 25.

§ 3. Il Segretario Generale e il Sottosegretario sono nominati dal Romano Pontefice e sono Membri dell’Assemblea del Sinodo.

§ 4. Per le sue attività la Segreteria Generale si avvale di un congruo numero di officiali e di consultori.

Art. 23

Compiti della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi

§ 1. La Segreteria Generale è competente nella preparazione e nell’attuazione delle Assemblee del Sinodo, nonché nelle altre questioni che il Romano Pontefice vorrà sottoporle per il bene della Chiesa universale.

§ 2. A tal fine, essa coopera con i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali, nonché con i Dicasteri della Curia Romana.

Art. 24

Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale

§ 1. Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale è competente per la preparazione e l’attuazione dell’Assemblea Generale Ordinaria.

§ 2. Esso è composto in maggioranza da Vescovi diocesani, eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria in rappresentanza delle diverse aree geografiche a norma del diritto peculiare, di cui uno tra i Capi o i Vescovi eparchiali delle Chiese Orientali Cattoliche; nonché dal Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo stabilito dal Romano Pontefice e da alcuni Vescovi nominati dal Romano Pontefice.

§ 3. I Membri del Consiglio Ordinario entrano in carica al termine dell’Assemblea Generale Ordinaria che li ha eletti, sono Membri della successiva Assemblea Generale Ordinaria e cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest’ultima.

Art. 25

Gli altri Consigli della Segreteria Generale

§ 1. I Consigli della Segreteria Generale per la preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale sono composti da Membri nominati dal Romano Pontefice.

§ 2. I Membri di tali Consigli partecipano all’Assemblea del Sinodo secondo il diritto peculiare e cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest’ultima.

§ 3. I Consigli della Segreteria Generale per l’attuazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale sono composti in maggioranza da Membri eletti dall’Assemblea del Sinodo a norma del diritto peculiare, cui si aggiungono altri Membri nominati dal Romano Pontefice.

§ 4. Tali Consigli restano in carica cinque anni dallo scioglimento dell’Assemblea del Sinodo, salvo che il Romano Pontefice non stabilisca diversamente.

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[Estratto . Costituzione apostolica Episcopalis communio]