La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
Capitolo III
La Segreteria Generale
Art. 8
Il Segretario Generale
§ 1.
Il Segretario Generale, nominato dal Romano Pontefice a norma dell’art. 22, § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, dirige le attività della Segreteria Generale, presiedendone le riunioni in caso di assenza del Romano Pontefice, e ne sottoscrive gli atti.
§ 2.
Il Segretario Generale nomina gli Officiali della Segreteria, che da lui dipendono.
§ 3.
È compito del Segretario Generale comunicare al Romano Pontefice tutto ciò che concerne le attività della Segreteria Generale.
§ 4.
Nella fase preparatoria dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:
1º pubblicare i Documenti necessari all’avvio della fase preparatoria dell’Assemblea del Sinodo, a norma dell’art. 6 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, e raccogliere i risultati della consultazione ecclesiale, a norma dell’art. 7 della medesima Costituzione Apostolica;
2° convocare la Riunione presinodale, a norma dell’art. 8 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;
3° nominare e presiedere la Commissione preparatoria, a norma dell’art. 10 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;
4° comunicare e pubblicare la nomina, fatta dal Romano Pontefice, del Presidente Delegato, del Relatore Generale e del Segretario Speciale di ogni Assemblea;
5° sottoporre al Romano Pontefice l’elenco dei Membri eletti a norma dell’art. 3 della presente Istruzione per la necessaria conferma;
6° comunicare e pubblicare i nomi dei Padri Sinodali confermati o nominati dal Romano Pontefice;
7° nominare, dopo aver sentito il Relatore Generale e il Segretario Speciale, gli Esperti, gli Uditori e, se vi sono, gli Invitati Speciali;
8° pubblicare i nomi dei Delegati Fraterni designati dalle rispettive Chiese e Comunità Ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa Cattolica;
9° trasmettere con congruo anticipo ai Padri Sinodali i Documenti relativi all’Assemblea del Sinodo;
10° curare l’elaborazione e la pubblicazione del Regolamento dell’Assemblea del Sinodo.
§ 5.
Nella fase celebrativa dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:
1° tenere una Relazione iniziale, per esporre l’attività della fase preparatoria e illustrare le procedure che saranno adottate nel corso dell’Assemblea;
2° preparare e comunicare il calendario dei lavori, distribuendo con opportuno criterio le Congregazioni Generali e le Sessioni dei Circoli Minori a norma dell’art. 14 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;
3° determinare l’ordine e la durata massima degli interventi dei Padri Sinodali durante le Congregazioni Generali;
4° costituire i Circoli Minori e comunicarne la composizione, a norma dell’art. 14 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;
5° tenere comunicazioni per informare sui diversi aspetti procedurali;
6° curare che, nel corso dei lavori, siano attentamente rispettate le norme.
7° preoccuparsi che tutti i Membri possano partecipare attivamente e che gli incarichi siano adeguatamente ripartiti;
8° predisporre la conservazione degli atti in appositi archivi.
§ 6.
Nella fase attuativa dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:
1° collaborare con il Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo per promuovere l’attuazione, a norma dell’art. 20 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;
2° costituire e presiedere la Commissione per l’attuazione, a norma dell’art. 21 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio.
Art. 9
Il Sottosegretario
§ 1.
Il Sottosegretario collabora con il Segretario Generale in tutte le sue funzioni.
§ 2.
Spetta al Sottosegretario, tramite i suoi collaboratori, raccogliere e distribuire gli atti e i documenti dell’Assemblea del Sinodo.
§ 3.
Il Sottosegretario riceve personalmente le notificazioni di assenza alle riunioni, trasmettendole al Presidente Delegato e al Segretario Generale.
Art. 10
Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale
§ 1.
Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale è composto da ventuno Membri.
§ 2.
A norma dell’art. 24 § 2 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio un Membro è eletto tra i Capi e i Vescovi eparchiali delle Chiese Orientali Cattoliche membri dell’Assemblea Generale Ordinaria.
§ 3.
Quindici Membri sono eletti tra i Vescovi diocesani di rito latino membri dell’Assemblea Generale Ordinaria: due la cui sede si trovi in America Settentrionale; tre la cui sede si trovi in America Latina; tre la cui sede si trovi in Europa; tre la cui sede si trovi in Africa; tre la cui sede si trovi in Asia; uno la cui sede si trovi in Oceania.
§ 4.
A norma dell’art. 24 § 2 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, a costoro si aggiungono il Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo stabilito dal Romano Pontefice, nonché quattro Vescovi nominati dal Romano Pontefice.
§ 5.
Le suddette elezioni si tengono prima della conclusione dell’Assemblea Generale Ordinaria a scrutinio segreto a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1, svolgendo uno scrutinio per ogni singola elezione.
§ 6.
Il Consiglio Ordinario è convocato dal Segretario Generale ogni volta che ciò sembri opportuno.
Art. 11
Gli altri Consigli della Segreteria Generale
§ 1.
I Consigli per la preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale, di cui all’art. 25 § 1 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, sono convocati dal Segretario Generale ogni volta che ciò sembri opportuno.
§ 2.
1° I Consigli della Segreteria Generale per l’attuazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale, di cui all’art. 25 § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, sono composti da quindici Membri, di cui dodici eletti dalla rispettiva Assemblea secondo i criteri stabiliti dal Romano Pontefice e gli altri nominati dal Romano Pontefice.
2° Tali Consigli sono convocati dal Segretario Generale ogni volta ciò sembri opportuno.
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